Art. 8.
(Sanzioni).

      1. Chiunque esegue interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la

 

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sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
      2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 500 euro a 25.000 euro.
      3. Chiunque non ottempera alle disposizioni previste dall'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 600 euro.